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L’informativa periodica dedicata alle novità legislative e gli aggiornamenti di interesse per imprese e
professionisti.
Il panorama normativo muta ad un ritmo sempre più incalzante, il susseguirsi di nuove norme nel tempo necessita di un costante aggiornamento, a cui a volte seguono i dovuti adempimenti, ma anche nuove opportunità.
Il presente contributo intende portare alla Vostra attenzione le più recenti novità normative, con l’obiettivo di offrire un aggiornamento sulle disposizioni di maggior interesse in ambito societario, giuslavoristico e di privacy.
I focus d’interesse:
1. DIRITTO SOCIETARIO
1.1 VENDITA DI PRODOTTI E PROVENTI DEVOLUTI IN BENEFICENZA: I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI;
2. DIRITTO DEL LAVORO
2.1 DECRETO LAVORO 2026: CAMBIA IL CONCETTO DI “SALARIO GIUSTO”. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE;
3. PAYROLL
3.1 INL: TUTELA DEI LAVORATORI SUL RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE – ATTIVITÀ DI VIGILANZA;
3.2 INPS: STABILIZZAZIONE ENTRO IL 2026 DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE;
3.3 INPS: PROCEDURA SEMPLIFICATA E SPERIMENTALE PER IL PAGAMENTO DEL BONUS NIDO;
3.4 RINNOVI CCNL;
4. PRIVACY
4.1 UTILIZZO TRACKING PIXEL NELLE MAIL: NUOVA DISCIPLINA IMPOSTA DAL GARANTE DELLA PRIVACY.
1. DIRITTO SOCIETARIO
1.1 VENDITA DI PRODOTTI E PROVENTI DEVOLUTI IN BENEFICENZA: I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI
A partire dal 21 luglio 2026 entrerà in vigore la legge 19 giugno 2026, n. 120, a seguito della sua approvazione in via definitiva in Senato. La suddetta legge, in precedenza nota come “ddl beneficenza” o “ddl Ferragni”, pone nuovi obblighi informativi in capo alle aziende che intendono commercializzare beni e devolvere parte del ricavato in beneficenza.
L’obiettivo è chiaro e consiste nel garantire maggiore tutela e, soprattutto, maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori. L’articolo 1 della legge, anzitutto, specifica quali sono le categorie di destinatari di tali proventi. In particolare, si fa riferimento a soggetti quali fondazioni, ONLUS, enti di ricerca, istituzioni universitarie e soggetti del settore no-profit, ivi inclusi soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività avente carattere o finalità analoghe a quelle indicate nella già menzionata disposizione. Sono, invece, esclusi dalla suddetta nozione tutti gli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1 dell’art. 1 in questione. L’articolo 2, invece, definisce il concetto di “adeguata informazione” a cui ha diritto il consumatore, circa l’effettiva destinazione dei proventi devoluti a favore di iniziative benefiche.
In concreto, le società, nonché i professionisti sono tenuti a riportare sulle confezioni dei beni oggetto di vendita i seguenti dati:
il soggetto beneficiario di parte dei proventi;
le finalità a cui è destinata tale parte dei proventi;
la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinato a taluno dei soggetti indicati ai sensi della lettera a) per ogni unità di prodotto.
La normativa indica che per adempiere alle suddette prescrizioni è sufficiente apporre le specifiche necessarie sulla confezione del prodotto, utilizzando anche targhette di carta o targhette adesive apposte sulla merce. Ancora, le società sono tenute a riportare le suddette informazioni anche all’interno del materiale di comunicazione presente nei punti vendita, nonché nelle campagne pubblicitarie e nell’ambito delle attività di sponsorizzazione effettuate da parte degli influencer. Di conseguenza, tutti i soggetti impegnati nell’attività di influencer marketing, nel promuovere l’acquisto di prodotti presentati come solidali, dovranno indicare chiaramente quali sono i soggetti beneficiari, le finalità della donazione, nonché l’ammontare della quota di prezzo che sarà devoluta in beneficenza.
Tutti le imprese coinvolte saranno, inoltre, tenute, entro 15 giorni dall’avvio della vendita, a comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ogni dettaglio dell’iniziativa benefica, ivi inclusi il termine entro cui saranno effettuati i pagamenti in favore degli enti benefici. Peraltro, l’azienda e il professionista dovranno fornire prova all’AGCM dell’avvenuto pagamento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine previsto per l’esecuzione del pagamento promesso. Non solo, la legge approvata affida all’AGCM un duplice compito: sia di vigilare sull’osservanza delle società delle summenzionate procedure, sia di emettere sanzioni pecuniarie e altri tipi di misure, ove necessario. In ogni caso, le nuove disposizioni non si applicano alle campagne di vendita ancora in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
La nuova disciplina approvata fornisce ai consumatori uno strumento chiave per conoscere a tutti gli effetti qual sarà il reale contributo nei confronti di una causa benefica.
Alla luce di quanto esposto, la prospettiva ideale è che il consumatore possa differenziare agilmente le vere iniziative solidali dalle pratiche commerciali scorrette realizzate al fine di trarre maggiore profitto celato dietro apparenti finalità benefiche.
2. DIRITTO DEL LAVORO
2.1 DECRETO LAVORO 2026: CAMBIA IL CONCETTO DI “SALARIO GIUSTO”. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 25 giugno 2026 n. 112 del decreto Legge 30 aprile 2026 n. 62 (cd. Decreto Primo Maggio), il legislatore è intervenuto su un tema destinato ad avere un impatto significativo nella gestione dei rapporti di lavoro: la definizione del cd. “salario giusto”.
La nuova disciplina individua il parametro di riferimento nel trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da individuarsi in relazione al settore e alla categoria produttiva interessati, all’attività principale o prevalente esercitata, nonché alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
In questa prospettiva, l’art. 7 comma 3 del Decreto Lavoro stabilisce che il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi non potrà essere inferiore a quello riconosciuto dal contratto collettivo “leader” applicabile al medesimo contesto produttivo.
A tal proposito, il Parlamento è intervenuto in sede di conversione modificando il testo originario del decreto e precisando il perimetro applicativo della disposizione. La finalità dell’intervento è quella di rendere maggiormente oggettivo il parametro di confronto e, al tempo stesso, di rafforzare gli strumenti di verifica della congruità dei trattamenti retributivi.
La novità di maggiore interesse è rappresentata dal nuovo comma comma 4-bis all’articolo 7, attraverso il quale il legislatore chiarisce, per la prima volta, quali elementi concorrono a formare il “trattamento economico complessivo”.
La disposizione supera una lettura limitata ai soli minimi tabellari e stabilisce che il trattamento economico deve essere valutato considerando l’insieme delle componenti retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo.
Rientrano quindi nel calcolo, oltre alla retribuzione base anche le mensilità aggiuntive, le indennità aventi carattere fisso e continuativo, le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti e, più in generale, ogni istituto di natura economica dal CCNL.
Sono invece espressamente escluse le componenti aventi carattere discrezionale o variabile riconosciute ai singoli lavoratori, quali premi individuali, bonus o altri emolumenti attribuiti su base generalizzata.
L’intervento normativo assume particolare rilievo anche sotto il profilo ispettivo e contenzioso. La nuova disciplina, infatti, offre ai lavoratori e agli organi di vigilanza un parametro più articolato per valutare l’adeguatezza della retribuzione, con la conseguenza che il confronto non riguarderà più esclusivamente i minimi tabellari, bensì l’intero trattamento economico complessivamente garantito dal contratto collettivo di riferimento.
Per le imprese si rende pertanto opportuno procedere quanto prima a una verifica della struttura delle proprie retribuzioni, accertando non solo il corretto inquadramento contrattuale, ma anche la conformità del trattamento economico complessivamente riconosciuto rispetto ai nuovi criteri introdotti dalla legge di conversione. Un’attività di audit preventivo consente infatti di ridurre il rischio di contestazioni da parte dei lavoratori, rilievi ispettivi e potenziali contenziosi, garantendo al contempo l’allineamento delle politiche retributive al nuovo quadro normativo.
3. PAYROLL
3.1 INL: TUTELA DEI LAVORATORI SUL RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE – ATTIVITÀ DI VIGILANZA;
Emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026 con la quale vengono fornite le indicazioni operative per l’attività di vigilanza sul rischio da stress termico. Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, in specie nei settori edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività dei rider, è considerato prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione. Sarà oggetto di verifica l’integrazione del DVR con il rischio specifico che preveda adeguate misure di mitigazione, l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
3.2 INPS: STABILIZZAZIONE ENTRO IL 2026 DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE
Con la circolare in oggetto l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sull’esonero contributivo previsto dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, destinato alla stabilizzazione di giovani under 35, mai occupati a tempo indeterminato. Si ricorda che l’incentivo consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL e altre contribuzioni espressamente escluse), fino a 500 euro mensili per 24 mesi, per trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a 12 mesi e senza soluzione di continuità tra rapporti. Beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni. Esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Parimente esclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto intermittente, mentre, data l’equiparazione tra lavoro subordinato e contratto a scopo di somministrazione, rientra nel presente beneficio anche la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di somministrazione, anche se la prestazione verso l’utilizzatore si resa a tempo determinato.
Il lavoratore non deve aver mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inclusa la somministrazione a tempo indeterminato, o ancora non deve esservi stata interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il periodo di prova o per dimissioni, mentre non sono ostativi precedenti apprendistati, rapporti intermittenti a tempo indeterminato o lavoro domestico. Restano ferme le condizioni generali di accesso agli incentivi (art. 31 D.Lgs. n.150/2015, DURC, rispetto della normativa lavoristica e dei CCNL comparativamente più rappresentativi) e specifici vincoli: assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti e divieto di effettuarli nei sei mesi successivi, pena revoca del beneficio.
È inoltre richiesto il mantenimento dell’incremento occupazionale netto, verificato mensilmente in ULA rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
3.3 INPS: PROCEDURA SEMPLIFICATA E SPERIMENTALE PER IL PAGAMENTO DEL BONUS NIDO
Al fine di rendere più agevole e accelerare la procedura di verifica e pagamento del Bonus nido, per il periodo dal 01 luglio al 01 settembre 2026, ed in via sperimentale, gli enti locali potranno comunicare all’Inps il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi
3.4 RINNOVI CCNL
Ccnl Metalmeccanica aziende industriali: adeguamento economico inflattivo da giugno 2026 – Con verbale del 16 giugno 2026, in attuazione di quanto previsto in merito al meccanismo di determinazione dei minimi contrattuali in ragione della dinamica inflattiva (si prende a riferimento “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT, le parti hanno reso note le tabelle, valide dall’1.6.2026, riguardanti i minimi tabellari, l’indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità.
Ccnl Dirigenti Commercio – Accordo 15 maggio 2026 – Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo integrativo al rinnovo del CCNL dei Dirigenti del Terziario del 5 novembre 2025 a completamento della disciplina in materia di aggiornamento, formazione professionale, politiche attive e outplacement dei dirigenti.
4. PRIVACY
4.1 UTILIZZO TRACKING PIXEL NELLE MAIL: NUOVA DISCIPLINA IMPOSTA DAL GARANTE DELLA PRIVACY.
In caso di utilizzo di pixel di tracciamento o tracking pixel nei messaggi di posta elettronica occorre disciplinarli sotto il profilo privacy come affermato dal Garante della privacy nel provvedimento del 17.04.2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.04.2026 (qui per comodità allegato), di cui si riporta di seguito uno stralcio.
“I pixel di tracciamento o tracking pixel nei messaggi di posta elettronica sono immagini, spesso trasparenti e di dimensioni ridotte, pari appunto a un solo pixel, non direttamente contenute nelle email in questione, ma ospitate su server da remoto.
Di regola al momento di ogni apertura del messaggio di posta elettronica da parte del destinatario, che sia la prima o anche le eventuali aperture successive, un codice HTML inserito nel messaggio aziona in automatico un comando che comporta l’inoltro di una richiesta al server del mittente. In risposta a questa richiesta, l’immagine viene scaricata dal client di posta elettronica del destinatario (un software specifico o un browser) e archiviata nella memoria del terminale dell’interessato per essere “esposta” nel corpo della e-mail.
(…)
La visualizzazione del pixel all’interno del corpo della e-mail, che consegue alla implementazione del meccanismo descritto, di per sé, non ha generalmente valore informativo per l’utente né è da questi neppure percepita, date le dimensioni e la trasparenza del pixel; il processo che porta a tale visualizzazione consente, invece, al mittente del messaggio o a uno dei suoi partner di ottenere informazioni relative alla avvenuta apertura e dunque alla consultazione di un’e-mail da parte di un utente specifico o in un contesto specifico, ivi comprese eventualmente informazioni ulteriori che possono ricavarsi dall’indirizzo IP del destinatario, relative al tipo di dispositivo utilizzato, fino al tempo di consultazione del messaggio e al numero di aperture successive della stessa e-mail”.
Tali tracking pixel possono essere inviati tramite messaggi con le seguenti modalità:
Newsletter;
Dem (Direct Email marketing);
Email transazionali e messaggi automatici;
Email di servizio.
A fronte di tali osservazioni il Garante della Privacy ha affermato che “I tracking pixel sono marcatori particolarmente invasivi soprattutto in ragione del loro carattere nascosto. La ricezione di strumenti di tracciamento non riconoscibili il cui impiego non sia noto alla persona nel cui terminale vengono installati determina una violazione, innanzitutto, del fondamentale principio di correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, il quale impone il rispetto di canoni di lealtà e buona fede da parte del titolare”.
Pertanto, per poterli utilizzare lecitamente è necessario dare un’informativa sul tema e raccogliere il relativo consenso.
Tale prescrizione può essere soddisfatta anche mediante unica informativa inserendo tale dettaglio nella parte relativa al trattamento dati per finalità di marketing con raccolta di unico consenso per il marketing.
Deroghe
Per determinate finalità sono previste deroghe alla raccolta di uno specifico consenso sull’utilizzo dei tracking pixel. Di seguito si riportano i casi previsti dal Garante:
(….) “il Garante ritiene che, allo stato attuale delle conoscenze, i titolari possano beneficiare della deroga rispetto all’acquisizione di uno specifico consenso alla ricezione di tracking pixel in un numero rilevante di casi, quali ad esempio:
– ogniqualvolta l’impiego di tracking pixel sia funzionale all’effettuazione di un conteggio di tipo statistico che misuri la percentuale globale di apertura dei messaggi. I risultati di tali misurazioni sono infatti necessari, tra l’altro, al fine di migliorare la deliverability delle e-mail con positive ripercussioni sul servizio di posta elettronica anche a beneficio dell’utente, come pure per contrastare fenomeni di spam. Resta inteso che simili indagini di tipo statistico impongono l’adozione di tecniche di anonimizzazione delle informazioni, in modo da non consentire misurazioni personalizzate. A tal fine, l’Autorità suggerisce l’impego di pixel univoci, cioè non differenziati per ciascun utente, ma uguali per tutti i destinatari di una stessa campagna, come pure l’anonimizzazione degli altri dati tecnici correlati (indirizzo IP, client etc.); in tale fattispecie, tra l’altro, risulta pienamente applicabile la deroga già disciplinata dal WP29, ora EDPB (European Data Protection Board), nel Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione (https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf), ai sensi del quale “l’anonimizzazione, quale trattamento successivo di dati personali, [può] essere considerata compatibile con le finalità originarie del trattamento … a condizione che il processo di anonimizzazione sia tale da produrre informazioni rese anonime nel senso descritto nel presente documento”;
– nell’ipotesi di implementazione di misure di sicurezza che interessano il processo di autenticazione dell’utente, il suo completamento o il suo aggiornamento. In questo caso, l’uso del tracking pixel può ritenersi funzionale a garantire che un determinato messaggio (relativo, ad esempio, alla conferma di attivazione di un account, alla gestione di una richiesta di modifica della password, come pure al soddisfacimento di una richiesta di esercizio dei diritti rilevanti in materia di protezione dei dati personali tra cui quello alla portabilità dei dati, etc.) sia effettivamente aperto su un terminale noto per appartenere all’utente interessato; con ciò configurandosi una ipotesi nella quale le esigenze di sicurezza si sposano a quelle più direttamente connesse alla fornitura del servizio richiesto dall’utente;
– nel caso di messaggi istituzionali o di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inoltrare (ad esempio sulla base di taluni istituti del diritto bancario e, a maggior ragione, se riferiti ad attività istituzionali di un soggetto pubblico) e rispetto ai quali rilevi l’effettiva presa di conoscenza del destinatario; ad esempio quelli che recano indicazioni utili su come prevenire azioni di phishing o frodi rispetto a minacce contingenti, come pure sull’opportunità di azionare i rimedi disponibili in caso del verificarsi dell’evento dannoso; le comunicazioni relative a modifiche contrattuali ovvero logistico-organizzative rispetto a eventi programmati, a termini di servizio o ancora alle informative sul trattamento dei dati personali degli interessati; notifiche relative a incidenti di sicurezza; campagne istituzionali informative, ma anche reminder su scadenze e adempimenti contrattuali o contributivi. Al verificarsi di tali eventualità, pertanto, le ragioni poste a fondamento della scriminante rispetto all’obbligo di acquisizione del consenso alla ricezione dei messaggi, che deriva dal carattere cogente degli invii oppure dall’obiettivo perseguito dal mittente, che è di beneficio e tutela dei destinatari sia come singoli che come facenti parte di una collettività, si reputano idonee a consentire la menzionata deroga anche con riferimento all’obbligo di acquisizione del consenso per l’impiego di tracking pixel”.
Il termine per l’adeguamento dei sistemi e dei trattamenti già in atto scade il 29.10.2026.
Se utilizzate pixel di tracciamento occorre, dunque, verificare in quale modalità e per quale finalità, così da valutare se ricada o meno in un caso di deroga, nei termini sopra riportati, o se invece vada implementato il relativo format privacy (informativa clienti e consenso). Nel caso lo Studio LB è a disposizione per procedere con tale adeguamento.
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Ogni novità normativa può avere effetti concreti sulla vostra attività, per valutarne l’impatto nel vostro caso specifico, il nostro Studio è a vostra disposizione.
