Data di invio:
L’informativa periodica dedicata alle novità legislative e gli aggiornamenti di interesse per imprese e professionisti.
Il panorama normativo muta ad un ritmo sempre più incalzante, il susseguirsi di nuove norme nel tempo necessita di un costante aggiornamento, a cui a volte seguono i dovuti adempimenti, ma anche nuove opportunità.
Il presente contributo intende portare alla Vostra attenzione le più recenti novità normative, con l’obiettivo di offrire un aggiornamento sulle disposizioni di maggior interesse in ambito societario e giuslavoristico.
I focus d’interesse:
1. DIRITTO DEL LAVORO
1.1 MANCATO ASSORBIMENTO DEL SUPERMINIMO: PER LA CASSAZIONE LA PRASSI COSTANTE DIVENTA UN USO AZIENDALE VINCOLANTE;
1.2 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2026: NOVITÀ, MODULO TFR3 E SILENZIO-ASSENSO;
2. PAYROLL
2.1 ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE MADRI DI ALMENO TRE FIGLI (CIRCOLARE INPS N.82/2026);
3. DIRITTO SOCIETARIO
3.1 RIPARAZIONE DI BENI DIFETTOSI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI: LE DIRETTIVE UE 2024/1799 E 2024/2853.
1. DIRITTO DEL LAVORO
1.1 MANCATO ASSORBIMENTO DEL SUPERMINIMO: PER LA CASSAZIONE LA PRASSI COSTANTE DIVENTA UN USO AZIENDALE VINCOLANTE
Con la sentenza n. 23712 del 21 luglio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di retribuzione, stabilendo un principio di fondamentale importanza per la gestione del personale: la mancata applicazione sistematica e continuativa dell’assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali può dare origine a un vero e proprio uso aziendale, trasformandosi in un obbligo vincolante per il datore di lavoro.
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso promosso da un gruppo di dipendenti che avevano contestato la scelta della società datrice di ripristinare, a partire dal 2018, l’assorbimento del superminimo individuale. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda dei lavoratori, ritenendo che la precedente e costante condotta dell’impresa avesse consolidato una prassi favorevole non più modificabile unilateralmente.
Nel confermare la decisione di secondo grado e rigettare il ricorso dell’azienda, la Suprema Corte ha chiarito le dinamiche che regolano la materia. Sebbene in via generale il superminimo individuale sia destinato a essere riassorbito dai successivi aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, tale principio soffre eccezione in presenza di un uso aziendale. Quest’ultimo si forma attraverso la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti – come, appunto, il sistematico mancato assorbimento – e vincola il datore anche in assenza di una specifica volontà negoziale tra le parti.
Per superare una tutela così consolidata e procedere nuovamente all’assorbimento, l’azienda è tenuta a presentare una formale disdetta che risulti chiara, univoca e adeguatamente conoscibile da tutta la collettività dei lavoratori. Non avendo riscontrato quest’ultimo requisito nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno definitivamente confermato l’illegittimità dell’operato aziendale.
1.2 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2026: NOVITÀ, MODULO TFR3 E SILENZIO-ASSENSO
Con la pubblicazione del decreto interministeriale MLPS/MEF n. 130 del 4 settembre 2026, avvenuta l’8 settembre 2026, giunge a conclusione la fase transitoria avviata lo scorso 1° luglio in materia di TFR e previdenza complementare. Il provvedimento rende finalmente disponibile il nuovo Modulo TFR3, destinato a diventare lo strumento fondamentale attraverso cui i lavoratori esprimono le proprie opzioni sulla destinazione del trattamento di fine rapporto e i datori di lavoro adempiono ai contestuali obblighi informativi.
Il contesto normativo si inserisce nel solco della Legge di Bilancio 2026, che ha profondamente modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 introducendo un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione, con la sola esclusione del pubblico impiego e del lavoro domestico. La novità centrale riguarda la drastica riduzione dei tempi di scelta: il dipendente dispone infatti di soli 60 giorni dall’assunzione per dichiarare la destinazione del proprio TFR. Qualora non esprima alcuna preferenza entro questo termine, scatta il principio del silenzio-assenso, che comporta l’iscrizione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato. In presenza di più fondi di riferimento, il TFR viene destinato a quello che raccoglie il maggior numero di adesioni in azienda, fatti salvi diversi accordi interni o l’intervento della forma residuale di legge.
Il Modulo TFR3 si applica a tutti i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026 ed è strutturato in due sezioni distinte:
Sezione 1 (Prima assunzione): riguarda chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro subordinato privato. In assenza di una scelta espressa entro 60 giorni, si attiva l’adesione automatica al fondo di riferimento.
Sezione 2 (Non prima assunzione): si rivolge a chi ha già attiva una posizione previdenziale complementare alimentata dal TFR, che dispone di 60 giorni per indicare a quale fondo destinare il trattamento maturando, pena l’adesione automatica. Al contrario, per chi ha precedenti lavorativi ma non ha mai aderito alla previdenza integrativa, il meccanismo automatico non scatta e il TFR continua a seguire le regole ordinarie.
Nella Sezione 1, il lavoratore di prima assunzione può scegliere tra diverse opzioni entro il termine di 60 giorni: conferire l’intero TFR alla forma pensionistica di riferimento, con la facoltà di esentarsi dal contributo personale se la RAL è inferiore all’assegno sociale; destinare il TFR a una forma pensionistica differente; oppure decidere di mantenere il TFR secondo la disciplina ordinaria dell’art. 2120 del Codice Civile (in azienda o al Fondo Tesoreria INPS), una scelta, quest’ultima, sempre reversibile in futuro.
A completare il quadro vi è l’evoluzione in chiave digitale: il Ministero del Lavoro renderà disponibile il Modulo TFR3 anche in formato telematico per consentirne la compilazione online e la notifica diretta al datore di lavoro, semplificando notevolmente i processi di onboarding per gli uffici HR. In attesa della piena operatività della piattaforma, restano confermati gli obblighi per l’azienda di fornire al dipendente un’informativa dettagliata sulle opzioni disponibili, rilasciare copia della dichiarazione e conservarne l’originale
2. PAYROLL
2.1 ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE MADRI DI ALMENO TRE FIGLI (CIRCOLARE INPS N.82/2026)
L’Inps, con circolare n. 82 del 29 luglio 206, fornisce istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e madri di almeno tre figli minorenni (art. 1, commi da 210 a 213, Legge n. 199/2025 “Legge di Bilancio 2026”). L’agevolazione prevede l’esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro annui (riparametrati su base mensile).
La durata dell’incentivo è pari a:
12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
Fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione del contratto a termine agevolato in contratto a tempo indeterminato
3. DIRITTO SOCIETARIO
3.1 RIPARAZIONE DI BENI DIFETTOSI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI: LE DIRETTIVE UE 2024/1799 E 2024/2853.
Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha tentato di ridisegnare le regole del mercato interno, nonché della tutela dei consumatori attraverso due importanti direttive: la Direttiva (UE) 2024/1799 e la Direttiva (UE) 2024/2853. Con la Direttiva (UE) 2024/1799, l’UE si è concentrata sull’incentivare la riparazione dei beni difettosi rispetto alla loro sostituzione e, in parallelo, con la Direttiva (UE) 2024/2853 sono state riviste le regole sulla responsabilità degli operatori economici in relazione al danno causato ai consumatori dai prodotti difettosi e relativo diritto al risarcimento. In generale, l’obiettivo precipuo è quello di tutelare contemporaneamente sia il mercato interno che le persone fisiche.
Nello specifico, la Direttiva (UE) 2024/1799 impone ai produttori di offrire servizi di riparazione a condizioni e prezzi ragionevoli, in caso di difetto intrinseco del bene, che si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore. Non solo, sono previste maggiori garanzie in termini di trasparenza nei confronti del consumatore, attraverso il cosiddetto “Modulo Europeo di Informazioni sulla Riparazione” e vengono specificati i requisiti necessari per cui il consumatore possa beneficiare dell’intervento di riparazione. La direttiva prevede anche l’installazione di una specifica piattaforma europea pensata per mettere in contatto in maniera più agevole i consumatori con gli operatori e i centri abilitati alla riparazione.
In ogni caso, termine previsto per gli Stati membri per recepire la suddetta direttiva era il 31 luglio 2026, termine ad oggi superato senza un recepimento da parte dell’Italia.
La Direttiva (UE) 2024/2853, invece, modernizza la disciplina europea sulla responsabilità per il danno da prodotti difettosi, adattandola alle nuove tecnologie e ai nuovi software. La nozione di prodotto viene ampliata, fino a comprendere beni mobili, elettricità, software, applicazioni, file per la fabbricazione digitale.
Non solo. La suddetta direttiva l’Unione amplia il termine “danni risarcibili”, includendo anche i danni per evento morte e lesioni personali, danni psicologici, danni a beni destinati a uso non professionale e distruzione o corruzione di dati non utilizzati per fini professionali.
La direttiva sul tema è chiara: un prodotto è difettoso quando non garantisce il livello di sicurezza che il pubblico può legittimamente aspettarsi, o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale.
Pertanto, in tal caso, la responsabilità ricadrà principalmente sul fabbricante, ma potrà estendersi, in determinate circostanze, a importatori, rappresentanti nell’UE, fornitori di servizi di logistica, distributori, piattaforme online o soggetti che modificano sostanzialmente il prodotto. Per facilitare la tutela dei danneggiati, vengono inoltre introdotte agevolazioni nell’assolvere all’onere della prova, soprattutto quando la complessità tecnica o scientifica rende difficile dimostrare il difetto del bene o il nesso causale. In ogni caso, la direttiva in questione è entrata in vigore in data 8 dicembre 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il termine del 9 dicembre 2026.
***
Ogni novità normativa può avere effetti concreti sulla vostra attività, per valutarne l’impatto nel vostro caso specifico, il nostro Studio è a vostra disposizione.
