LA RIFORMA CARTABIA – NOVITA’ NEL PROCESSO PENALE – COSA CAMBIA

Legge 30 dicembre 2022 n. 199 _ Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 150.

La c.d. Riforma Cartabia introduce nell’ordinamento una serie di modifiche al processo penale di grosso impatto per tutte le fasi e tutti i gradi del processo. In estrema sintesi di seguito si elencano per punti i principali cambiamenti:

  1. ampliamento dei reati procedibili a querela (ricomprendendo ad es. le lesioni personali stradali salvo che ricorrano circostanze aggravanti, i reati di violenza privata, furto, violazione di domicilio, sequestro di persona, danneggiamento e turbativa violenta di cose immobili salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità e il reato di violazione di domicilio salvo che il fatto sia commesso con violenza sulle cose o sulle persone);
  2. viene espressamente prevista la remissione tacita di querela in caso di assenza ingiustificata del querelante all’udienza in cui lo stesso sia citato come testimone;
  3. digitalizzazione del processo penale (anche per depositi e notifiche);
  4. disciplina delle indagini preliminari: modifica della durata massima delle indagini preliminari e del criterio di formulazione della richiesta di archiviazione;
  5. estensione della citazione diretta a giudizio e modifica del criterio di giudizio che deve guidare il giudice dell’udienza preliminare;
  6. ridefinizione del processo in assenza dell’imputato;
  7. introduzione di una nuova udienza filtro per il procedimento con citazione diretta a giudizio;
  8. modifiche alla disciplina del dibattimento (calendarizzazione di tutte le udienze con indicazione delle attività che verranno svolte, partecipazione a distanza con il consenso delle parti, aggiunta della registrazione audiovisiva, deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche, ecc.);
  9. il termine per la costituzione di parte civile ora coincide, a pena di decadenza, con l’accertamento della costituzione delle parti ex 420 c.p.p. all’udienza preliminare, senza più poter attendere fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
  10. modifiche al giudizio abbreviato con maggiore stretta all’ammissione della richiesta di tale rito quando è subordinato a un’integrazione probatoria e con l’aggiunta di un’ulteriore riduzione di un sesto in caso di rinuncia all’impugnazione;
  11. modifiche agli effetti premiali ed extrapenali del patteggiamento: l’accordo con l’accusa potrà estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione dei beni specifici e dell’importo da assoggettare a vincolo reale e la sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia, né potrà essere utilizzata ai fini della prova, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi;
  12. ampliamento della possibilità di accedere a riti alternativi/premiali in ipotesi di giudizio immediato;
  13. viene introdotta nella disciplina del decreto penale di condanna la riduzione di un quinto della pena se l’imputato rinuncia all’impugnazione e l’effetto estintivo del reato per decorso del tempo ex 460 co. 5 c.p.p. subordinato al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto;
  14. non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bisp. applicata sul minimo edittale della pena (che non deve superare i due anni di pena detentiva) e non più sul massimo edittale;
  15. la sospensione del procedimento con messa alla prova potrà essere proposta anche dal PM a seguito della chiusura delle indagini preliminari con la possibilità dell’indagato di accettare il rito nel termine di 20 giorni;
  16. modifiche alla disciplina del giudizio di secondo grado: vengono introdotte diverse ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna, viene introdotta la trattazione in camera di consiglio salvo richiesta dell’appellante entro 15 giorni dalla data di fissazione dell’udienza in appello, viene introdotta l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specifici motivi;
  17. per il giudizio di Cassazione si prevede un contradditorio unicamente cartolare salvo specifiche richieste delle parti e viene introdotta la possibilità per l’imputato di chiedere alla Corte di Cassazione di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo;
  18. viene introdotta la improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello entro due anni e in caso di mancata definizione di quello di cassazione entro un anno;
  19. disciplina delle pene detentive brevi: viene abolita la semidetenzione e la libertà vigilata, vengono introdotte nuove ipotesi di sostituzione della pena detentiva con la semilibertà e detenzione domiciliare per la condanna alla pena detentiva entro i 4 anni, con il lavoro di pubblica utilità per la condanna alla pena detentiva entro i 3 anni, e con la pena pecuniaria per la condanna alla pena detentiva entro 1 anno.

Per la lettura integrale delle modifiche in oggetto di seguito viene pubblicato il link in cui trovare il testo della legge 199/2022 e il testo del D.L. 162/2022:

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